Con il D.L. 83 del 22.06.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, è stato introdotto un maxisconto del 50% sulle ristrutturazioni, valevole anche per l’acquisto di box di nuova costruzione.

Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 130 del 2013 è stato pubblicato il testo definitivo del D.L. 63 del 4 giugno 2013 (in vigore dal 6 giugno 2013) che proproga la detrazione sino al 31 dicembre 2013.

Il comma 1 dell’art. 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili) del D.L. 63/2103 prevede infatti che “All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole “30 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2013“.

La Legge 27.12.2013 n° 147 con l’art. 1 comma 139 ha ulteriormente prorogato la misura del 50% della detrazione sino al 31 dicembre 2014.

La legge di Stabilità 2015 ha prorogato sino al 31 dicembre 2015 la detrazione al 50% sino all’importo di Euro 96.000,00 in relazione alla singola unità immobiliare.

La legge di Stabilità 2016 ha prorogato sino al 31 dicembre 2016 la detrazione al 50% confermando anche l’importo di Euro 96.000,00 quale limite in relazione alla singola unità immobiliare.

Un ulteriore importante detrazione è stata inserita con la legge di Stabilità 2016 e consiste nella detrazione del 50% dell’Iva pagata per l’acquisto di case nuove in classe energetica A oppure B.

Gli adempimenti, come chiariremo nel seguito della trattazione, sono peraltro molto semplici e quindi è fortemente consigliato a chi sta per acquistare un immobile di nuova costruzione con il box pertinenziale di richiedere al venditore l’attestazione dei costi sostenuti per la realizzazione dell’autorimessa.

Gli unici requisiti indispensabili per beneficiare della detrazione sono infatti:

– pagamento tramite apposito bonifico bancario che riporti la causale del versamento (detrazione ex. articolo 16-bis del DPR 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione che deve concidere con chi dispone il bonifico, il codice fiscale o la partita Iva del costruttore. Negli istituti finanziari esistono comunque appositi modelli per questo tipo di bonifico. Se l’acquirente ha sottoscritto un contratto preliminare ed ha provveduto alla registrazione può effettuare il bonifico anche in data anteriore al rogito mentre senon ha provveduto a registrare il preliminare il bonifico deve essere effettuato obbligatoriamente il giorno stesso del rogito notarile definitivo di vendita.

– attestazione dei costi da parte del costruttore che comprendono le spese di progettazione e di esecuzione dei lavori, le prestazioni professionali richieste, l’Iva, il bollo, i diritti pagati per le concessioni o assensi urbanistici, gli oneri di urbanizzazione. Restano esclusi il profitto per la vendita, le spese di intermediazione, il valore dell’area, i costi di installazione del cantiere.

Va precisato che il 50% di detrazione opera sui costi attestati dal costruttore e non sul prezzo del box. Di conseguenza non bisogna sbagliare a considerare il 50% dell’importo del bonifico.

ESEMPIO

Prezzo box = Euro 30.000

Costi box = Euro 20.000

Bonifico di Euro 31.200 (Euro 30.000 + Iva 4%)

Detrazione di Euro 10.000 (Euro 20.000 * 50%)

Come anticipato, ricordiamo peraltro che, con il D.L. 70 del 2011, sono stata apportate importanti semplificazioni procedurali alla pratica per beneficiare della detrazione del 36%, ora aumentata, sino al 31 dicembre 2016, al 50%. Vediamo brevemente quali semplificazioni furono introdotte.

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